Sono state, infatti, apportate mirate modifiche al codice penale così dal far rientrare questa tipologia di frode nel novero delle condotte punite dagli artt. 316-bis e 316-ter, per i quali si è provveduto a modificarne la rubrica sostituendo la dicitura “a danno dello Stato” con le parole “di erogazioni pubblica”. Diretta conseguenza di tale modifica, nel caso ovviamente venga anche convertito, sarà che coloro che beneficeranno indebitamente o attraverso false certificazioni dei predetti bonus, potranno essere destinatari di un procedimento penale, oltre, – chiaramente – alla responsabilità penale del tecnico che, coscientemente, ha prodotto una certificazione falsa.
Ma vi è di più, nei casi più gravi, quando l’indebita erogazione sia ottenuta attraverso artifizi e raggiri attuati per la specifica finalità di ottenere una sovvenzione non dovuta, si integrerà il reato più grave di cui all’art. 640-bis c.p. – che prevede pena edittale sensibilmente più alta rispetto ai delitti di malversazione e indebita percezione - in quanto il già menzionato D.L. ha aggiunto, dopo la parola “contributi” anche il termine “sovvenzioni”. Ed ancora, nel caso si configuri il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sarò altresì consentita la confisca in casi particolare ai sensi dell’art. 240 c.p. In definitiva, seppur non direttamente menzionato nel Decreto Legge, tali novità legislative interessano altresì le imprese che effettuano i lavori e/o acquistano il credito di imposta in quanto, l’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) fa specifico riferimento agli artt. 316bis, 316ter e 640bis, nonché all’art. 640 comma 2 c.p.
- Davide Boccia