Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale, con la sentenza n. 12827 depositata il 5 aprile 2022 (ud. 18 gennaio 2022), ha statuito che integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima. Con riferimento, poi, all’elemento psicologico, si è chiarito che anche nel caso di Stalking “occupazionale” è sufficiente il dolo generico, quindi la la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, con la consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
- Davide Boccia
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Il Mobbing può configurare lo Stalking
Da tempo si sostiene nelle aule di giustizia, e non solo, che le attività di vessazione che subisce il dipendente da parte del datore di lavoro, molte volte giustificate da un obiettivo di efficientamento produttivo - ma che, di fatto, umiliano e perseguitano il lavoratore - configurino il cd. Stalking occupazione, e non già semplicemente il cd. mobbing, che ha esclusivamente rilevanza civilistica.